TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 58.
(Sostegno all'imprenditoria femminile).

Art. 58.
(Sostegno all'imprenditoria femminile).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

      1. Identico.

        1-bis. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo per la competitività», piano di gestione 18, e al capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
 

Art. 58-bis.
(Modifica al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
 

      1. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».


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